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Legge sull’ipovisione

La Legge nr. 138 del 3 aprile 2001, che riguarda la “Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e le norme in materia di accertamenti oculistici” (in G.U. n. 93 del 21 aprile 2001), definisce le varie forme di minorazioni visive, meritevoli di riconoscimento giuridico.

Questa Legge ha lo scopo di disciplinare adeguatamente la quantificazione dell’ipovisione e della cecità, secondo i parametri accettati dalla medicina oculistica internazionale.

Ai fini della Legge 138/2001 si definiscono:

Art. 4. Definizione di ipovedenti GRAVI:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro che hanno un residuo perimetrico binoculare inferiore al 30 per cento.

Art. 5. Definizione di ipovedenti MEDIO-GRAVI:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro che hanno un residuo perimetrico binoculare inferiore al 50 per cento.

Art. 6. Definizione di ipovedenti LIEVI:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro che hanno un residuo perimetrico binoculare inferiore al 60 per cento.

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